Fondo Garanzia Vittime della Strada
Che cos'è il Fondo Garanzia Vittime della Strada?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo di solidarietà, gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), nato per garantire il risarcimento dei danni ai soggetti che rimangono coinvolti in incidenti stradali dove la normale procedura di Rc Auto o Rc Moto non può essere attivata.
Per chi va in moto, il Fondo rappresenta un "paracadute" indispensabile: i motociclisti sono infatti considerati utenti deboli della strada e, in caso di sinistro con un veicolo non assicurato o un "pirata", le conseguenze fisiche e i danni alla moto possono essere ingenti.
Sommario:
Quando interviene il Fondo? I casi previsti
Il Fondo non interviene in ogni situazione, ma solo in specifiche circostanze previste dal Codice delle Assicurazioni:
- Veicoli non identificati: il caso classico del "pirata della strada". Ad esempio, un'auto che taglia la strada a un motociclista causandone la caduta e fuggendo senza prestare soccorso.
- Veicoli non assicurati: quando l'incidente è causato da un mezzo (auto o moto) che circola sprovvisto di una polizza assicurativa valida.
- Veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario: tipicamente il caso di un mezzo rubato che causa un incidente durante la fuga.
- Compagnie in liquidazione coatta: interviene se l'impresa di assicurazione del responsabile fallisce o viene posta in liquidazione.
Cosa viene risarcito: danni fisici e alla moto
Il risarcimento varia a seconda della dinamica del sinistro:
- Danni alla persona: le lesioni fisiche subite dal centauro e dall'eventuale passeggero sono sempre risarcite in tutti i casi sopra elencati, nei limiti dei massimali di legge.
- Danni alle cose (la moto e l'equipaggiamento):
- In caso di veicolo non identificato, il danno alla moto viene risarcito solo se l'incidente ha causato anche gravi danni alla persona. In questo caso, si applica una franchigia assoluta di 500 euro.
- In caso di veicolo non assicurato, il Fondo risarcisce sia i danni fisici che quelli materiali (sempre con franchigia di 500 euro per questi ultimi).
Massimali e limiti del risarcimento
L'intervento del Fondo non è illimitato. Il risarcimento viene erogato entro i limiti dei massimali minimi di legge in vigore al momento dell'incidente. Attualmente, tali soglie sono fissate a oltre 6 milioni di euro per i danni alle persone e oltre 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. È importante consultare la voce dedicata al massimale per capire come queste cifre influenzano la liquidazione del danno.
Come richiedere il risarcimento: i passi da seguire
Se sei vittima di un incidente che rientra in questi casi, la procedura è diversa dalla constatazione amichevole standard:
- Intervento delle Autorità: Fondamentale, specialmente con i "pirati". Chiama subito Polizia o Carabinieri per i rilievi. Un verbale ufficiale è la prova principale per il Fondo.
- Testimoni: Raccogli immediatamente i contatti di chi ha assistito alla scena.
- Invio della richiesta: La domanda di risarcimento va inviata tramite raccomandata A/R o PEC alla CONSAP e all'Impresa Designata per la regione in cui è avvenuto il sinistro (una compagnia assicurativa che gestisce le pratiche per conto del Fondo).
Domande frequenti:
Il passeggero della moto (trasportato) viene sempre risarcito dal Fondo?
Sì, il terzo trasportato ha sempre diritto al risarcimento per i danni fisici subiti, indipendentemente dalla responsabilità del conducente della moto, purché il sinistro rientri nelle casistiche di intervento del Fondo (es. scontro con auto pirata o non assicurata).
Se cado da solo per evitare un'auto che poi scappa, il Fondo mi paga?
È il caso del cosiddetto "sinistro senza urto". È possibile ottenere il risarcimento, ma l'onere della prova è molto alto: è indispensabile dimostrare (tramite testimoni o riprese video) che la manovra del veicolo pirata è stata la causa diretta ed esclusiva della caduta, anche in assenza di contatto fisico tra i mezzi.
Quanto tempo ho per fare richiesta al Fondo di Garanzia?
I termini di prescrizione sono quelli ordinari per i sinistri stradali: 2 anni dalla data dell'incidente. Se però il fatto costituisce reato (es. lesioni colpose o omicidio stradale) e la legge prevede una prescrizione più lunga per il reato, questa si applica anche all'azione di risarcimento.
Il Fondo interviene se l'incidente avviene con un veicolo immatricolato all'estero?
In genere no. Se l'incidente avviene in Italia con un veicolo straniero, la competenza è dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano). Il Fondo di Garanzia interviene solo se il veicolo straniero risulta non assicurato o se la compagnia estera fallisce, seguendo protocolli specifici di cooperazione internazionale.